Dettaglio quesito
Quesito del Servizio Supporto Giuridico | |
---|---|
Codice identificativo: | 3200 |
Data emissione: | 30/01/2025 |
Argomenti: | Anticipazione del prezzo |
Oggetto: | Anticipazione del prezzo in caso di consegna parziale dei lavori |
Quesito: |
Sono a richiedere se, in caso di consegna parziale dei lavori, l'anticipazione del prezzo debba essere calcolata sull'intero valore dell'appalto o pro quota sulla parte dei lavori consegnata, salvo poi integrare al momento della eventuale consegna della restante parte dei lavori stessi. Ringraziando in anticipo, porgo cordiali saluti |
Risposta aggiornata |
Relativamente al tema posto, si rileva che trattasi di istituti afferenti entrambi all’esecuzione ma ad obbligazioni diverse, ovvero l’anticipazione riguarda l’obbligazione del pagamento posto a carico della stazione appaltante, mentre la consegna anticipata concerne l’obbligazione di esecuzione della prestazione a carico dell’appaltatore. Ciò chiarito, come previsto dall’art. 125 del codice, l’anticipazione, pari al 20% e fino al 30%, va calcolata sul valore del contratto di appalto e va corrisposta all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione; solo per i contratti pluriennali l’importo dell’anticipazione deve essere calcolato sul valore delle prestazioni di ciascuna annualità contabile, stabilita nel cronoprogramma dei pagamenti. La consegna anticipata invece può essere prevista nel disciplinare di gara, in rapporto alle caratteristiche della prestazione e ai bisogni dalla stazione appaltante. Pertanto si conferma che l'anticipazione va calcolata sull'intero valore del contratto di appalto, come espressamente previsto dall’art. 125 co1 d. lgs. 36/2023. |