Dettaglio quesito

Quesito del Servizio Supporto Giuridico
Codice identificativo: 3226
Data emissione: 30/01/2025
Argomenti: Incentivi per funzioni tecniche
  
Oggetto: Liquidazione per fasi corrispondenti ai SAL durante l'esecuzione di lavori di durata pluriennale
Quesito:

L'Amm.ne intende predisporre un atto di valenza generale che disciplini gli incentivi (ex art.45 , d.lgs n.36/2023) fissando, in osservanza del principio del risultato, anche i criteri per la liquidaz.ne per fasi (-contratto;-esecuzione;-collaudo). La disciplina prevede, per gli appalti di durata pluriennale, la possibilità di liquidare gli incentivi maturati nella fase dell'esecuzione dei lavori, non al termine della vigenza del contratto e in conseguenza dell'approvazione degli atti di contabilità finale dei lavori, ma con cadenza corrispondente ai SAL, previo accertamento ed attestazione dell'effettività delle relative prestazioni e salva la ripetizione totale o parziale (per incrementi dei tempi o dei costi). Specificamente, l'art.20 della redigenda disciplina recita: "..d) ai soggetti incaricati della dir.ne lavori, dell'ufficio di dir.ne dei lavori (dir.re/i operativo/i, ispettore/i di cantieri), della dir.ne dell'esecuz.ne e collaboratori, del coord.to per la sicurezza in fase di esecuz.ne, del coord.to della sicurezza in fase di esecuz.ne, l'incentivo viene liquidato secondo le seguenti cadenze: -il 90% nel corso dell'esecuz.ne in ragione dell'avanzamento della spesa (SAL); -il10% successivamente all'emissione del Collaudo tecnico amministrativo...........". Pertanto, si chiede se è corretto disciplinare la liquidazione degli incentivi relativi alla fase dell'esecuzione di lavori di durata pluriennale, progressivamente in corrispondenza della maturazione dei SAL.

Risposta aggiornata

Con riferimento al quesito posto, si evidenzia che l’art. 45, comma 3, del D.Lgs. n. 36/2023 prevede che “I criteri del relativo riparto, nonché quelli di corrispondente riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro, a fronte di eventuali incrementi ingiustificati dei tempi o dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo, sono stabiliti dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti, secondo i rispettivi ordinamenti…”, con ciò rinviando alle relative discipline di ente. Pertanto è lasciata alla discrezionalità dell’Ente stabilire le modalità di liquidazione degli incentivi spettanti.

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