Dettaglio quesito
Quesito del Servizio Supporto Giuridico | |
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Codice identificativo: | 3230 |
Data emissione: | 27/02/2025 |
Argomenti: | Anticipazione del prezzo |
Oggetto: | Quesito su decorrenza termine 15 giorni per erogazione anticipazione nell'ipotesi di consegna parziale dei lavori |
Quesito: |
Con la presente sono a chiedere se, a parere di codesta spettabile Amministrazione, nell'ipotesi di consegna parziale dei lavori ai sensi dell'art. 3, c. 9 dell'Allegato II.14 al D.Lgs. n. 36/2023 il termine di 15 giorni decorrente dall'inizio effettivo dei lavori ai fini dell'erogazione dell'anticipazione ai sensi dell'art. 125, c. 1, D.Lgs. n. 36/2023 debba intendersi decorrere dalla data del verbale di consegna parziale o dalla data del successivo verbale di consegna definitiva. |
Risposta aggiornata |
Relativamente al tema posto, si rileva che trattasi di istituti afferenti entrambi all’esecuzione ma ad obbligazioni diverse, ovvero l’anticipazione riguarda l’obbligazione del pagamento posto a carico della stazione appaltante, mentre la consegna concerne l’obbligazione relativa all’esecuzione della prestazione posta a carico dell’appaltatore. Come previsto dall’art. 125 del codice, l’anticipazione, pari al 20% e fino al 30%, va calcolata sul valore del contratto di appalto e va corrisposta all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione, a prescindere dal carattere parziale della consegna; solo per i contratti pluriennali l’importo dell’anticipazione deve essere calcolato sul valore delle prestazioni di ciascuna annualità contabile, stabilita nel cronoprogramma dei pagamenti. Come precisato all’art. 3 co 9 dell’allegato II.14 da voi citato, “nei casi di consegna parziale, la data di consegna a tutti gli effetti di legge è quella dell’ultimo verbale di consegna parziale redatto dal direttore dei lavori”. |