Dettaglio quesito

Quesito del Servizio Supporto Giuridico
Codice identificativo: 3230
Data emissione: 27/02/2025
Argomenti: Anticipazione del prezzo
  
Oggetto: Quesito su decorrenza termine 15 giorni per erogazione anticipazione nell'ipotesi di consegna parziale dei lavori
Quesito:

Con la presente sono a chiedere se, a parere di codesta spettabile Amministrazione, nell'ipotesi di consegna parziale dei lavori ai sensi dell'art. 3, c. 9 dell'Allegato II.14 al D.Lgs. n. 36/2023 il termine di 15 giorni decorrente dall'inizio effettivo dei lavori ai fini dell'erogazione dell'anticipazione ai sensi dell'art. 125, c. 1, D.Lgs. n. 36/2023 debba intendersi decorrere dalla data del verbale di consegna parziale o dalla data del successivo verbale di consegna definitiva.

Risposta aggiornata

Relativamente al tema posto, si rileva che trattasi di istituti afferenti entrambi all’esecuzione ma ad obbligazioni diverse, ovvero l’anticipazione riguarda l’obbligazione del pagamento posto a carico della stazione appaltante, mentre la consegna concerne l’obbligazione relativa all’esecuzione della prestazione posta a carico dell’appaltatore. Come previsto dall’art. 125 del codice, l’anticipazione, pari al 20% e fino al 30%, va calcolata sul valore del contratto di appalto e va corrisposta all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione, a prescindere dal carattere parziale della consegna; solo per i contratti pluriennali l’importo dell’anticipazione deve essere calcolato sul valore delle prestazioni di ciascuna annualità contabile, stabilita nel cronoprogramma dei pagamenti. Come precisato all’art. 3 co 9 dell’allegato II.14 da voi citato, “nei casi di consegna parziale, la data di consegna a tutti gli effetti di legge è quella dell’ultimo verbale di consegna parziale redatto dal direttore dei lavori”.

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