Dettaglio quesito

Quesito del Servizio Supporto Giuridico
Codice identificativo: 3264
Data emissione: 27/02/2025
Argomenti: Requisiti speciali
  
Oggetto: Art. 100 comma 3 del dlgs 36/2023 - iscrizione CCIAA per attività pertinente
Quesito:

Come previsto dall'articolo citato in oggetto, requisito speciale ai fini di aggiudicazione di un appalto è: l'iscrizione nel registro CCIAA per un'attività pertinente anche se non coincidente con l'oggetto dell'appalto. Nell'ambito di una procedura negoziale Me.PA, avente ad oggetto: manutenzione ordinaria degli estintori portatili, carrellati, idranti, naspi, porte taglia fuoco, rilevatori e centraline antincendio è emerso che una società possiede, quale attività esercitata, il codice ATECO 43.22.03 - istallazione di impianti di spegnimento antincendio, compresi quelli integrati (inclusa manutenzione e riparazione) e non possiede l'attività esercitata di cui al codice ATECO 33.12.55 - riparazione e manutenzione di estintori (inclusa la ricarica). Nel caso di specie, l'attività esercitata posseduta dall'O.E. può essere considerata pertinente atteso che l'appalto riguarda, per la maggiore e come indicato in capitolato, la manutenzione di estintori portatili di infrastrutture e di mezzi mobili? Inoltre, cosa si intende giuridicamente "pertinente all'oggetto dell'appalto"?

Risposta aggiornata

Seguendo l’ordine dei quesiti posti, quanto al primo, si rappresenta che la valutazione relativa alla idoneità professionale dell’operatore economico deve essere compiuta in senso complessivo e in concreto rispetto alla descrizione delle attività imprenditoriali esercitate riportata nel certificato camerale, ove vengono indicate l’attività prevalente e quella secondaria dell’ente, con il requisito di ammissione richiesto dalla lex specialis di gara e con l’oggetto dell’appalto complessivamente considerato. In tale valutazione, non rilevano né i codici ATECO né l’oggetto sociale dell’impresa. Quanto ai primi, i codici ATECO hanno fini statistici in quanto non sono destinati ad attestare una particolare specializzazione dell’attività né prevalente né accessoria svolta dall’operatore economico. Quanto al secondo, esso esprime la misura della capacità di agire del soggetto partecipante, indicando i settori nei quali la società potrebbe in astratto operare, elencandone tutti i possibili indirizzi operativi. Quanto secondo quesito, il termine “pertinenza”, di cui all’art. 100, comma 3, letto in combinato disposto con gli artt. 1,2,3, del Codice è da intendersi quale non effettiva e totale coincidenza con l’oggetto dell’appalto. Sul punto la Relazione al Codice in merito ne sottolinea anche la finalità: “Al fine di consentire la massima partecipazione alle procedure di gara, si stabilisce che è posseduto il requisito di idoneità professionale in caso di iscrizione per attività non coincidente con l’oggetto dell’appalto, purché “pertinente”. Valuti la stazione appaltante, alla luce di quanto sopra, le azioni da intraprendere per la cura dell’interesse pubblico di riferimento.

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