Dettaglio quesito

Quesito del Servizio Supporto Giuridico
Codice identificativo: 3303
Data emissione: 03/04/2025
Argomenti: Anticipazione del prezzo
  
Oggetto: Applicabilità art. 125
Quesito:

Il Codice ante Correttivo (art. 141), non menzionava l'art. 125 tra quelli applicabili ai settori speciali. Con il Correttivo è stato espressamente richiamato anche l'art. 125, al co. 3 lett. i) dell'art. 141, tra quelli applicabili ai settori speciali. In merito a quanto sopra, si chiede se la predetta previsione debba ritenersi avente valore retroattivo e quindi debba considerarsi obbligatorio procedere con l'anticipazione anche per tutti i contratti derivanti da procedure post 01/07/2023 o se, invece, debba prevedersi la suddetta anticipazione solo per i contratti derivanti da procedure post 01/01/2025. Si chiede, inoltre, se, per "servizi e forniture" per i quali l'anticipazione non opera, indicati nell'all. II.14 menzionato al co. 1 dell'art. 125, debbano quindi intendersi quelli "di particolare importanza" indicati all'art. 32 del predetto allegato, dovendosi, pertanto, applicare l'anticipazione, ad es., a tutti i contratti di fornitura di importo inferiore a € 500.000. Si chiede, infine, se la condizione della "costituzione di garanzia fideiussoria" sia imprescindibile e, in caso affermativo, se, qualora sia già presente una cauzione definitiva a garanzia delle prestazioni contrattuali, possa essere evitata.

Risposta aggiornata

In relazione al primo quesito posto, si rappresenta che dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 209/2024 trova applicazione, in virtù della modificazione operata da detto decreto sull’art. 141, l’art. 125 anche nei settori speciali. Detto decreto “correttivo” non ha sul punto introdotto una disciplina transitoria o di coordinamento ad hoc; pertanto l’anticipazione in discorso trova applicazione alle procedure avviate dall’entrata in vigore del “correttivo”. Quanto al secondo quesito posto, dalla piana lettura degli artt. 32 e 33 dell’Allegato II.14 si evince come il Codice abbia dettato criteri per l’individuazione, rispettivamente, dei servizi e forniture di particolare importanza e per i casi espressamente esclusi dall’anticipazione del prezzo. Ne emerge la diversità dei criteri previsti, dettata dalla difformità delle ragioni poste alla base degli stessi (nel caso dell’art. 32 volti alla nomina del DEC diverso dal RUP; nel caso dell’anticipazione, volti ad escludere elargizioni di somme economiche da parte della s.a. non necessarie). Invero, se in quest’ultimo caso, la ragione dell’esclusione è dettata da caratteristiche della prestazione che non esigono la dazione di una parte del corrispettivo in via anticipata (venendo in rilievo casi esecutivi sotto il profilo temporale o le modalità di calcolo del prezzo o la natura delle prestazioni che esclude in nuce il bisogno della stessa), di contro, nel primo caso (servizi e forniture di particolare importanza), i criteri dettati per la loro individuazione attengono alla complessità sotto il profilo tecnologico, o alla necessità di una pluralità di competenze realizzative, al profilo della innovatività del processo produttivo oppure inerenti all’organizzazione interna alla stazione appaltante, (oltre all’elencazione ivi presente quale prima individuazione applicativa e, per le forniture ai sensi del comma 3, il criterio è l’importo elevato). Quanto all’ultimo quesito posto, si rappresenta che la garanzia definitiva mira, contemporaneamente, a garantire l’adempimento delle obbligazioni derivanti dal contratto e il risarcimento dei danni causati dall’eventuale inadempimento delle stesse.

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