Dettaglio quesito

Quesito del Servizio Supporto Giuridico
Codice identificativo: 3349
Data emissione: 03/04/2025
Argomenti: RUP
  
Oggetto: CHIARIMENTI IN MERITO ALLA FIGURA DEL RUP
Quesito:

In questo ente, ai sensi del vigente Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi e della legge 338 del 23/12/2000, art. 53 comma 23, come modificata dalla legge 448/2001 art. 29 comma 4 lettera a), l'incarico di responsabile dell'area tecnica è ricoperto dal Sindaco, che è in possesso di titolo di studio adeguato (ingegnere). E' corretto che sotto il profilo gestionale il soggetto di cui sopra, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 36/2023, possa essere equiparato ad un dipendente e quindi possa svolgere, oltre agli adempimenti amministrativi di cui all'art. 107 TUEL, le mansioni di RUP dei lavori pubblici?

Risposta aggiornata

L’art. 15 del D.lgs. 36/2023 prevede che il RUP debba essere individuato tra i dipendenti (assunti anche a tempo determinato) della stazione appaltante in possesso di adeguati requisiti di competenza, esperienza e professionalità. Tuttavia, la qualifica di dipendente della stazione appaltante, inteso in senso formale come rapporto di lavoro subordinato con l’ente, non sembra essere un requisito imprescindibile. Infatti, anche a seguito delle recenti modifiche introdotte con il decreto n. 209/2024, la stessa disposizione ammette in via residuale la possibilità di nominare RUP un dipendente appartenente a un’altra pubblica amministrazione, il che dimostra che il criterio dirimente per l’assunzione del ruolo non è la qualifica del rapporto di lavoro, bensì il collegamento funzionale alla struttura organizzativa della stazione appaltante tale da consentirgli di esercitare le funzioni gestionali connesse agli affidamenti pubblici, in particolare la titolarità di poteri di spesa e di firma sugli atti della procedura. Ciò posto, l’art. 53, comma 10, della legge n. 388/2000 introduce una deroga espressa al principio generale del pubblico impiego sulla separazione tra indirizzo politico e gestione, consentendo agli enti con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti di attribuire ai componenti dell’organo esecutivo (sindaco o assessori) la responsabilità degli uffici e dei servizi e il potere di adottare atti anche di natura gestionale. Tale previsione costituisce dunque un’eccezione al principio per cui il RUP deve essere scelto tra i dipendenti della stazione appaltante (o di altre amministrazioni pubbliche), poiché consente che il sindaco, qualora gli siano attribuite funzioni gestionali ai sensi di un’apposita disciplina regolamentare, possa esercitare poteri tipici della dirigenza, compresi quelli relativi alla gestione degli appalti pubblici (cfr. art. 107, comma 3, lett. a del TUEL). Pertanto, se il regolamento dell’ente ha recepito tale impostazione e se il sindaco, in qualità di responsabile dell’area tecnica, esercita effettivamente funzioni di gestione amministrativa e tecnica, non vi sono ostacoli a ritenere che possa essere individuato come RUP ai sensi dell’art. 15 del D.lgs. 36/2023, in quanto egli opera nell’ambito di un rapporto di servizio con la stazione appaltante e dispone dei poteri di spesa e gestione richiesti per l’esercizio del ruolo. A conferma di ciò, il medesimo art. 15, comma 2, D.lgs. 36/2023 prevede che in caso di mancata nomina del RUP nell'atto di avvio dell'intervento pubblico, l'incarico è svolto dal responsabile dell'unità organizzativa competente per l'intervento (che, nel caso di specie, è proprio il sindaco).

Indietro