Dettaglio quesito

Quesito del Servizio Supporto Giuridico
Codice identificativo: 1884
Data emissione: 06/04/2023
Argomenti: Appalti PNRR e PNC
  
Oggetto: Applicazione art. 47 comma 9 dl 77/2021
Quesito:

In riferimento alla corretta applicazione dell'art. 47 comma 9 dl 77/2021 , con la presente sono a richiedere le modalità con le quali adempiere agli obblighi di comunicazione prescritti e l' iter procedurale per inviare le relazioni indicate dai commi 2 e 3.

Risposta aggiornata

Relativamente al tema posto si rimanda al Decreto interministeriale del 7 dicembre 2021 relativo a “Adozione delle linee guida volte a favorire la pari opportunità di genere e generazionali, nonché l’inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC”, ed in particolare al paragrafo 10 “Monitoraggio”, ricordando che, come affermato dal Tar Friuli Venezia Giulia, Sez. I, 14/03/2023, n. 82, l’art. 47 del d.l. 77 del 2021 limita il perimetro applicativo delle sue disposizioni (comma 1, “delle disposizioni seguenti”) in relazione alle procedure afferenti agli investimenti correlati al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) o al Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC). Si rileva che i documenti oggetto del quesito, poiché inerenti alle procedure di affidamento di contratti pubblici, vanno pubblicati nell’ambito della sotto-sezione “Bandi di gara e contratti” e ricollegati alla specifica procedura cui si riferiscono. Ciò è confermato anche da ANAC che, nel PNA 2022, nel revisionare e sostituire la suddetta sotto-sezione di I livello al fine di adeguarla alla normativa aggiornata e agli orientamenti più recenti, ha incluso espressamente tali documenti tra quelli oggetto di pubblicazione, come risulta dal relativo allegato 9 al predetto piano. Per ciò che riguarda la comunicazione dei dati, le Linee Guida sopra richiamate, al paragrafo 10, con una disposizione, che ricalca sostanzialmente il contenuto della norma richiamata nel quesito, prevedono che “I medesimi documenti sono trasmessi, contestualmente alla pubblicazione, ai Ministri o autorità delegati per le pari opportunità e la famiglia, per le politiche giovanili e il servizio civile universale, per le politiche in favore della disabilità”. Si precisa, che per ciò che riguarda il monitoraggio affidato ad ANAC in merito all’adozione dei requisiti e dei criteri premiali in discussione, anch’esso previsto dal già citato paragrafo 10 delle suddette Linee Guida, l’Autorità ha emanato la relativa disciplina attuativa con la deliberazione n. 122 del 16 marzo 2022. In mancanza di ulteriori indicazioni, si possono ritenere applicabili le disposizioni generali di cui all’art. 47 CAD (D.Lgs. n. 82/2005), secondo cui “Le comunicazioni di documenti tra le pubbliche amministrazioni avvengono mediante l'utilizzo della posta elettronica o in cooperazione applicativa; esse sono valide ai fini del procedimento amministrativo una volta che ne sia verificata la provenienza. Il documento può essere, altresì, reso disponibile previa comunicazione delle modalità di accesso telematico allo stesso”, e all’art. 48 CAD (“La trasmissione telematica di comunicazioni che necessitano di una ricevuta di invio e di una ricevuta di consegna avviene mediante la posta elettronica certificata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, o mediante altre soluzioni tecnologiche individuate con le Linee guida…”).

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