Dettaglio quesito

Quesito del Servizio Supporto Giuridico
Codice identificativo: 1912
Data emissione: 18/04/2023
Argomenti: Appalti PNRR e PNC
  
Oggetto: Verifica e validazione
Quesito:

Chiedo cortesemente un chiarimento specifico su D.Lgs 50/2016 art. 26 comma 7. "Lo svolgimento dell'attività di verifica è incompatibile con lo svolgimento, per il medesimo progetto, dell'attività di progettazione, del coordinamento della sicurezza della stessa, della direzione lavori e del collaudo." Che cosa si intende "per il medesimo progetto"? Si intende che lo stesso livello di progettazione? Caso: i tecnici dell'ufficio tecnico del comune hanno redatto il progetto di fattibilità per lavori da realizzare con un finanziamento PNRR. Successivamente il progetto esecutivo per gli stessi lavori è stato affidato a progettisti esterni alla stazione appaltante. L'importo è inferiore a € 1.000.000,00. Il RUP vuole dotarsi di una struttura a suo supporto per la Verifica preventiva del progetto esecutivo (redatto esternamente) ai sensi dell'art. 31 comma 9 del codice. Ai sensi del D.lgs. 50/2016 art. 26 comma 7, i tecnici interni che hanno precedentemente elaborato il progetto di fattibilità per gli stessi lavori possono verificare il progetto esecutivo con importo inferiore a 1.000.000 eseguito da tecnici esterni? E in generale, quando i tecnici interni non possono occuparsi della verifica?

Risposta aggiornata

Si premette che l’art. 26 del D.lgs. 50/2016, relativo alla la verifica preliminare dei progetti, non esclude espressamente dalla verifica alcun livello di progettazione, limitandosi a prevedere che la stazione appaltante, nei contratti relativi ai lavori, verifichi la rispondenza degli elaborati progettuali ai documenti di cui all’articolo 23, nonché la loro conformità alla normativa vigente. Ciò premesso, quindi, dalla lettera della norma di cui al comma 7 dell’art. 26 si ricava che per "medesimo progetto" si intende l'oggetto della progettazione e non il singolo livello di progettazione di uno specifico intervento. In tal senso la Linea Guida n. 1 ANAC (“Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria”) in cui al paragrafo VII, del relativo a “Verifica e validazione della progettazione”, si precisa che: "lo svolgimento dell’attività di verifica è incompatibile con lo svolgimento, per il medesimo progetto, dell’attività di progettazione, del coordinamento della sicurezza della stessa, della direzione lavori e del collaudo (art. 26, comma 7, codice). Sotto la soglia del milione di euro, il RUP può svolgere, pertanto, le funzioni di verifica preventiva del progetto, unicamente nei casi in cui non abbia svolto le funzioni di progettista. Il quadro normativo impone, altresì, di escludere che lo stesso possa svolgere funzioni di direttore lavori e di coordinatore della sicurezza laddove abbia svolto funzioni di verifica del progetto.” Relativamente alla seconda domanda, la risposta è negativa. Relativamente alla terza domanda, i tecnici interni non possono occuparsi della verifica qualora abbiano svolto attività di progettazione per lo stesso intervento.

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