Dettaglio quesito
Quesito del Servizio Supporto Giuridico | |
Codice identificativo: | 1917 |
Data ricezione: | |
Argomenti: | Altro |
Oggetto: | Raggruppamento temporaneo di imprese costituito, richiesta autorizzazione modifica quote di esecuzione |
Quesito: |
Un Raggruppamento Temporaneo di imprese, costituito da nr. 2 imprese, ha partecipato ad una procedura di gara europea relativa all’affidamento di un appalto misto (servizi+lavori) dichiarando, in sede di presentazione delle offerte, una quota di partecipazione pari all’80% per la mandataria e al rimanente 20% alla mandante. In esito all’aggiudicazione definitiva, l’operatore economico de quo ha formalmente costituito il Raggruppamento, con rogito notarile opportunamente registrato, confermando, nell’Atto Costitutivo, la quota di esecuzione dell’80% e 20% tra le due compagini. Successivamente l’RTI in argomento ha inviato, ferma la medesima composizione soggettiva delle società, una richiesta di autorizzazione per la variazione delle quote di esecuzione nella misura dell’99,9% per la mandataria e dello 0,01 % alla mandante adducendo, quale generica motivazione, delle “sopravvenute esigenze operative”. Si domanda se è possibile, ai sensi di legge e della giurisprudenza, assecondare l’istanza autorizzando la variazione richiesta e se tale eventuale approvazione può avvenire anche in vigenza del termine dilatorio ex comma 9 art. 32 del D. Lgs. n. 50/16, giacché è stata anticipata l'esecuzione del servizio in via d'urgenza, ovvero dopo la sottoscrizione del contratto di appalto. |
Risposta aggiornata |
La modifica alla composizione del raggruppamento è consentita, anche nelle more del c.d. stand still, a condizione che vi sia il rispetto della qualificazione in capo ai membri del raggruppamento. Nel caso in oggetto, essendo la mandataria che passa dall'80% al 99,9%, si dovrà verificare che quest'ultima abbia i requisiti per poter eseguire, di fatto, la totalità delle prestazioni oggetto dell'appalto. Sarà in ogni caso necessario modifica del raggruppamento con uguale forma del primo mandato (atto notarile). |