Dettaglio quesito
Quesito del Servizio Supporto Giuridico | |
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Codice identificativo: | 1921 |
Data emissione: | 20/04/2023 |
Argomenti: | Adeguamento prezzi |
Oggetto: | Art. 26 comma 1 - Fonti di finanziamento dell'adeguamento dei prezzi |
Quesito: |
Si chiede come deve essere interpretata la previsione dell'art. 26 secondo la quale possono essere utilizzate per l'adeguamento, oltre alle risorse disponibili nel quadro economico alla voce imprevisti e quelle derivanti dai ribassi d'asta, "le eventuali ulteriori somme a disposizione della medesima stazione appaltante e stanziate annualmente relativamente allo stesso intervento". E' corretta l'interpretazione secondo la quale l'amministrazione può stanziare annualmente, con ulteriori risorse di spesa per investimenti disponibili nel proprio bilancio, somme destinate all'adeguamento prezzi dei singoli interventi? In altri termini, qualora le risorse da imprevisti e quelle da ribasso non siano sufficienti a coprire la spesa per adeguamento dei prezzi, è possibile (prima di ricorrere all'accesso al Fondo nazionale) stabilire di finanziare l'adeguamento con ulteriori risorse (ad esempio derivanti da avanzo) dell'amministrazione? |
Risposta aggiornata |
L'art. 26 del D.l. 50/2022 prevede che - ai fini della revisione dei prezzi - la stazione appaltante utilizza, tra le altre, nei limiti nel limite del 50 per cento, "le risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento (...) e le eventuali ulteriori somme a disposizione della medesima stazione appaltante e stanziate annualmente relativamente allo stesso intervento". Tanto premesso, in alternativa alla richiesta di accesso al fondo adeguamento prezzi, si ritiene corretta l'interpretazione rappresentata. |