Dettaglio quesito

Quesito del Servizio Supporto Giuridico
Codice identificativo: 1962
Data emissione: 05/05/2023
Argomenti: Controlli
  
Oggetto: Violazione obblighi pagamento imposte e tasse - art 80 comma 4 D.Lgs. 50/2016 e allegato II.10 del D.Lgs.36/2023
Quesito:

L'articolo 3 del DM 28 settembre 2022, a cui rimanda l'articolo 80 comma 4 del D.Lgs. 50/2016, e trasfuso integralmente all'allegato II.10 articolo 3 del D.Lgs. 36/2023, usa il termine "la violazione" per stabilirne la soglia oltre la quale scatta la gravità ( 10% valore dell'appalto e comunque non inferiore ad € 35.000,00). Il suddetto termine (scritto al singolare) deve comunque intendersi riferito al debito complessivo dell' operatore economico nei confronti dello Stato o invece alla singola violazione contestata?

Risposta aggiornata

L'Art. 80 comma 4 del d.lgs. 50/2016 testualmente recita: " Costituiscono gravi violazioni non definitivamente accertate in materia fiscale quelle stabilite... recante limiti e condizioni per l’operatività della causa di esclusione relativa a violazioni non definitivamente accertate che, in ogni caso, devono essere correlate al valore dell’appalto e comunque di importo non inferiore a 35.000 euro". La norma prevista dalla Legge pertanto utilizza i termini al plurale, in tali casi pertanto in attuazione del criterio di gerarchia delle fonti del diritto il quale prevede che: in caso di contrasto tra fonti abilitate su di una stessa materia prevale la fonte di grado più elevato nella scala gerarchica, l'art. 3 del DM 28-9-2022, è da ritenersi riferito al debito complessivo in quanto la norma di rango primario (art. 80 comma 4 Dlgs 50/16) ha prevalenza sulla norma regolamentare ( Art. 3 DM 28-9-22).

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