Dettaglio quesito

Quesito del Servizio Supporto Giuridico
Codice identificativo: 2128
Data emissione: 12/07/2023
Argomenti: Esecuzione del contratto
  
Oggetto: Aggiornamento CSA appalti lavori banditi dopo il 1 luglio ma progettati entro il 30 giugno
Quesito:

Visto l'art. 225, c. 9 del d.lgs. 36/2023 per cui continuano ad applicarsi le disposizioni dell'art. 23 del 50/2016 agli affidamenti il cui incarico di progettazione è stato formalizzato entro il 30/06/2023; Considerato che molte stazioni appaltanti avendo ad oggi pronti gli elaborati di progetto (fra cui anche il CSA e lo schema di contratto) redatti sulla base del 50/2016, devono ora procedere con l'affidamento dei lavori; Dato atto che il CSA e lo schema di contratto ancorché redatti in vigenza del 50/2016, andranno comunque a disciplinare un rapporto contrattuale a valle di una procedura di gara per l'affidamento dei relativi lavori, bandita dopo il 1 luglio 2023; Si chiede se i Capitolati Speciali di Appalto e gli schemi di contratto dei lavori (da bandire dopo il 1 luglio 2023) relativi ai progetti i cui incarichi di progettazione sono stati stipulati entro il 30 giugno 2023 (alcuni dei quali sono stati anche validati entro detta data), debbano essere aggiornati al nuovo codice 36/2023 in quanto le relative procedure di gara (negoziate) per l'affidamento dei rispettivi lavori saranno bandite dopo il 1 luglio 2023.

Risposta aggiornata

La risposta al quesito posto è data dal combinato disposto degli artt. 225, comma 9 e 226, comma 2. L’art. 225, co. 9, u.p., D.lgs. 36/2023 stabilisce che “A decorrere dalla data in cui il codice acquista efficacia ai sensi dell’articolo 229, comma 2, le disposizioni di cui all’articolo 23 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 continuano ad applicarsi ai procedimenti in corso. A tal fine, per procedimenti in corso si intendono le procedure per le quali è stato formalizzato l’incarico di progettazione alla data in cui il codice acquista efficacia”. L’art. 226, comma 2, stabilisce che “ A decorrere dalla data in cui il codice acquista efficacia ai sensi dell’articolo 229, comma 2, le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016 continuano ad applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso. A tal fine, per procedimenti in corso si intendono: a) le procedure e i contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia; b) in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, le procedure e i contratti in relazione ai quali, alla data in cui il codice acquista efficacia, siano stati già inviati gli avvisi a presentare le offerte;”. Da quanto sopra discende che, nella fattispecie rappresentata, per quanto attiene ai contenuti della progettazione e ai livelli continua ad applicarsi il D.Lgs. n. 50/2016, e quanto già progettato può mantenersi fermo, mentre per la gara di lavori troverà applicazione il nuovo Codice D.Lgs. n. 36/2023, ivi incluso l’obbligo di aggiornamento degli elaborati progettuali necessari per l’espletamento della gara (CSA e schema di contratto).

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