Dettaglio quesito

Quesito del Servizio Supporto Giuridico
Codice identificativo: 2138
Data emissione: 15/07/2023
Argomenti: Altro
  
Oggetto: Conferenza servizi : art. 38, comma 3 del D.Lgsl. 36/2023
Quesito:

L'art 38 comma 3 del D.lgs. 36/2023 recita così: " La stazione appaltante o l'ente concedente convoca, ai fini dell'approvazione del progetto di fattibilità tecnico economica....omissis.....una conferenza di servizi...)...riprendendo di fatto quanto già previsto nel contesto progetti PNRR per appalti integrati. L'articolo è da intendersi nel senso che che la convocazione della conferenza dei servizi, nel contesto in esame, è effettuata - da parte della stazione appaltante pubblica, senza il previo espletamento della procedura di cui all'art. 2 del D.P.R. 383/1994 che prevede l'accertamento di conformità delle opere di interesse statale da parte dello Stato (tramite anche i Provveditorati OO.PP.) di intesa con la Regione interessata?

Risposta aggiornata

Alla luce della Relazione illustrativa del Codice dei contratti pubblici di cui al D. Lgs. n. 36/2023 (pag. 55), va premesso che l’art. 38 “introduce per la prima volta nel codice dei contratti pubblici un procedimento dedicato alla localizzazione delle opere di interesse statale, uniformando, coordinando e semplificando le previsioni contenute nel d.P.R. n. 383 del 1994, nell’art. 13 d.l. n. 76 del 2021 e nell’art. 44 d.l. 77 del 2021, in conformità con i criteri e gli indirizzi della legge delega (art. 2 lett. o)”. Dovrebbe, quindi, ritenersi che, ai fini dell’approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica, trovi applicazione la procedura di cui all’art. 38 comma 3, il quale, a sua volta, rinvia all’art. 14-bis della Legge n. 241/1990, disciplinante l’istituto della conferenza di servizi semplificata. Il comma 2 dell’art. 38, invece, individua i casi di esclusione dell’applicazione della disposizione in esame, per le opere ivi indicate, se risulta già stata accertata la conformità del progetto di fattibilità tecnica ed economica, onde evitare ultronei e non giustificati aggravamenti procedurali e duplicazioni (cfr. pag. 56 della Relazione).

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