Dettaglio quesito

Quesito del Servizio Supporto Giuridico
Codice identificativo: 2407
Data emissione: 25/10/2023
Argomenti: Altro
  
Oggetto: Convenzioni Consip controllo preventivo di legittimità CdC e deroga
Quesito:

Come noto l’obbligo di adesione alle Convenzioni CONSIP, valevole per tutte le pubbliche amministrazioni, è previsto dall’.art 1, comma 150, della Legge di stabilità n.228/2012, che ha sostituito quanto stabilito in precedenza dall’art. 1, comma 449, della Legge finanziaria n.296/2006 tranne quanto previsto al comma 510 dell’art. 1 della legge de 28 dicembre 2015, n. 208 che ha disposto che “Le amministrazioni pubbliche obbligate ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 stipulate da Consip S.p.A., ovvero dalle centrali di committenza regionali, possono procedere ad acquisti autonomi esclusivamente a seguito di apposita autorizzazione specificamente motivata resa dall'organo di vertice amministrativo e trasmessa al competente ufficio della Corte dei conti, qualora il bene o il servizio oggetto di convenzione non sia idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell'amministrazione per mancanza di caratteristiche essenziali”. Per le siffatte ragioni l’obbligo di utilizzo delle Convenzioni, è derogato principalmente in tre casi: 1. Quando non vi siano Convenzioni attive per quella determinata categoria merceologica o servizio; 2. Quando, pur essendo attiva una convenzione, questa non sia idonea a soddisfare lo specifico fabbisogno della stazione appaltante; 3. Quando l’utilizzo di una procedura autonoma di affidamento, permetta condizioni migliori e risparmi di spesa rispetto al contenuto delle Convenzioni messe a disposizione da Consip, a parità di rapporto qualità-prezzo. Nell’alveo dei su richiamato dettato normativo si chiedere: 1. se nel caso in cui si provveda ad aderire alle Convenzioni Consip per un importo superiore ai limiti di cui all’articolo 3, comma 1, lettera g), non sono soggetti al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti in forza delle disposizioni di cui all’art. 26, comma 2 della Legge 23 dicembre 1999, n. 488; 2. nel caso della deroga di cui al precedente punto 2 se il dirigente della stazione appaltante deve adottare apposito provvedimento che motivi l’inidoneità, da trasmettere alla sezione territorialmente competente della Corte dei conti, ai sensi dell’art. 1, comma 510, della Legge n.208/2015 e la trasmissione del provvedimento legittima la deroga alla convenzione, non essendo necessario attendere l’esito del controllo della Corte dei conti.

Risposta aggiornata

L’art. 26, co. 2, u.c., della legge 488/99 prevede che alle “convenzioni e ai relativi contratti stipulati da amministrazioni dello Stato, in luogo dell'articolo 3, comma 1, lettera g), della legge 14 gennaio 1994, n. 20, si applica il comma 4 del medesimo articolo 3 della stessa legge”. Quest’ultimo comma si occupa dei controlli successivi della Corte dei Conti “sulla gestione del bilancio e del patrimonio delle amministrazioni pubbliche, nonché sulle gestioni fuori bilancio e sui fondi di provenienza comunitaria (...)”. Pertanto, la risposta al primo quesito è positiva. In ordine al secondo quesito, si rappresenta come l’art. 1, comma 510, della Legge n. 208/2015 prevede la possibilità di acquistare in deroga rispetto all’obbligo di utilizzare Convenzioni Consip, nel caso in cui il bene o il servizio oggetto delle Convenzioni attive, alle quali sia possibile aderire, non sia idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell’amministrazione per mancanza di caratteristiche essenziali. In particolare, l’acquisto in deroga rispetto alle Convenzioni attive dovrà essere previamente autorizzato dall’organo di vertice amministrativo, il quale curerà la relativa istruttoria e provvederà ad adottare un provvedimento motivato di autorizzazione di cui all’art. 1, comma 510, della Legge n. 208/2015 e a trasmetterlo alla competente Sezione di controllo della Corte dei Conte. In ordine alla individuazione della competenza di quest’ultima, si richiama la deliberazione n. 12 del 26 luglio 2016 della la Corte dei Conti a sezioni riunite in sede di controllo, la quale ha chiarito che “[…] gli atti di autorizzazione all’acquisizione di beni e servizi, in deroga alle procedure centralizzate, devono essere inviati alle sezioni regionali di controllo, laddove trattasi di amministrazioni periferiche dello Stato e enti aventi sede nelle regioni, ovvero alla Sezione centrale di controllo sulla gestione per quanto riguarda le amministrazioni centrali dello Stato e alla sezione di controllo sugli enti con riferimento agli enti sottoposti al controllo della Corte dei Conti ai sensi della legge 21 marzo 1958 n. 259 […]”. Per quanto riguarda la natura dell’attività di controllo rimessa agli uffici della Corte dei Conti, è stato escluso che la stessa possa essere ricondotta nell’ambito del controllo preventivo di legittimità di cui all’art. 3, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, in considerazione del carattere tassativo dell’elencazione ivi contenuta (cfr. deliberazione n. 12 del 26 luglio 2016 della la Corte dei Conti citata); pertanto, trattandosi di controllo sulla gestione ex art. 3 della legge n. 20/90, ai fini della deroga alla convenzione non è necessario attendere l’esito del controllo della Corte dei conti.

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