Dettaglio quesito

Quesito del Servizio Supporto Giuridico
Codice identificativo: 2410
Data emissione: 13/12/2023
Argomenti: Prezzari
  
Oggetto: Prezziari di cui all'art. 26 DL n. 50/2022 aggiornato alla L. 197/2022
Quesito:

La scrivente Stazione Appaltante – in relazione al comma 6-bis, e di conseguenza al comma 2 dal primo richiamato, di cui all’art. 26 DL n. 50 del 17 maggio 2022 aggiornato alla L. 197/2022 - conserva dubbi relativamente a quale prezziario debba applicarsi nelle seguenti due fattispecie: • Accordo quadro per lavori che prevedeva presentazione offerta nel 2021, per il quale alla data odierna all’aggiudicatario deve essere riconosciuto un SAL relativo a lavorazioni eseguite o contabilizzate nell’anno in corso; • Procedura di gara che prevedeva presentazione di offerte nel corso del 2021, per la quale alla data odierna all’aggiudicatario deve essere riconosciuto un SAL relativo a lavorazioni eseguite o contabilizzate nell’anno in corso. Si chiede gentilmente, con riferimento ad entrambe le casistiche suesposte, se alla data odierna debba essere applicato il prezziario 2022-bis, o in alternativa il 2023 (essendo stati entrambi regolarmente emanati dall’Ente territoriale competente in materia).

Risposta aggiornata

In base all’art. 26, co. 6-bis, d.l. 50/2022, per gli appalti di lavoro aggiudicati sulla base di offerte presentate fino al 31 dicembre 2021, e con stato di avanzamento dei lavori afferente alle lavorazioni eseguite o contabilizzate dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, trovano applicazione i prezziari aggiornati infrannualmente, giusto il rinvio al comma 2 operato dal medesimo articolo 26. Tanto in attuazione dell’art. 23, co. 16, terzo periodo, d.lgs. 50/2016 - per il quale “per i contratti relativi a lavori il costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni è determinato sulla base dei prezzari regionali aggiornati annualmente. Tali prezzari cessano di avere validità il 31 dicembre di ogni anno e possono essere transitoriamente utilizzati fino al 30 giugno dell'anno successivo, per i progetti a base di gara la cui approvazione sia intervenuta entro tale data” - cui rinvia il medesimo co. 6-bis. Tanto premesso, in risposta al quesito, dovrà utilizzarsi il prezziario più aggiornato (2023), visto quanto disposto dall’art. 26, co. 6-quinquies, d.l. 50/2022, per il quale “nelle more dell'aggiornamento dei prezzari di cui al comma 6-bis, le stazioni appaltanti utilizzano l'ultimo prezzario adottato, ivi compreso quello infrannuale di cui al comma 2”.

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